il Caso DBN Lombardia

il Caso DBN Lombardia

Ringraziamo l’amico e collega Pietro Malnati per questo articolo che traccia in modo preciso e documentato la storia delle DBN (Discipline Bio Naturali) in Regione Lombardia, ponendo GUIDA AL LAVORO DELLA REGIONE LOMBARDIAgrande attenzione all’aspetto legislativo e normativo. La nostra Associazione si occupa di Tuina, Tai Chi Chuan , Qigong ed Yi Quan da molti anni ed uno dei nostri obiettivi fondamentli è promuovere la conoscenza approfondita di queste discipline, anche da un punto di vista legislativo.

IL CASO DBN LOMBARDIA

Di Pietro Malnati

Sappiamo che, in base all’art. 2229 del Codice Civile, “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi”. Si intende “la legge dello Stato”, non una legge regionale, esulando dalle competenze regionali l’istituzione di figure professionali per l’esercizio delle quali sono obbligatori determinati requisiti. Le Regioni però, “(…) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (…)” emanano norme su alcune materie, tra le quali “(…) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica (…)” (art. 117 della Costituzione). Proprio basandosi su queste considerazioni alcune Regioni hanno approvato norme che riguardano le discipline bio naturali e, tra quelle ancora in vigore, citiamo la Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bio naturali”) e la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 2005 n. 2 (“Discipline del benessere e bio-naturali”).

La sopracitata legge lombarda, proprio all’art. 1 – comma 1, esordisce dichiarando che “La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.” L’intendo è quello, quindi, di “valorizzazione” e di “qualificazione dell’attività” e, per ribadire che ci si muove in una ambito non disciplinato dalla Stato, aggiunge subito al secondo comma dello stesso articolo una chiara definizione delle dbn come “attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona (…), non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi e elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.” Nessuna finalità sanitaria e, quindi, nessuna “invasione” di ambiti di attività di altri professionisti operanti in forza di una regolamentazione statale.

Al fine di evitare la possibile accusa di aver istituito una nuova figura professionale con possesso di requisiti vincolanti, all’articolo 2, comma 3, a proposito dell’istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, recita: “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori”.

Accanto al Registro degli operatori in dbn, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, all’art. 3 è previsto anche un Registro degli enti di formazione, istituito presso la Giunta regionale, l’iscrizione nel quale “(…) costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei precorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.”

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