Sono ormai passati anni dalla Legge n.2 del 2005 delle Regione Lombardia ciononostante molte persone sono tuttora dubbiose circa la possibilità di esercitare liberamente la professione di operatore nel campo delle discipline Bionaturali (DBN). La nostra Scuola di Tuina e Qigong opera a Brescia dal 2000 e molti dei nostri allievi operano come Operatori Tuina da molti anni. Pubblichiamo quindi queste note provenienti da “Shiatsu News” con l’augurio che possano contribuire ulteriormente a chiarire la situazione.
“Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 4: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Unico obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una “professione non organizzata” deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:
“Operatore Tuina – libera professione di cui alla legge 4/2013″.
apri il pdf Legge 14 gennaio 2013